Rintracciabilità dei prodotti alimentari
CHE COS’È
Le richieste da parte del consumatore riguardo all'origine e alla qualità degli alimenti sono notevolmente aumentate negli ultimi anni, anche in seguito ai molti scandali ("mucca pazza", "carne alla diossina") che hanno investito in particolare il settore zootecnico. Ciò ha fatto da stimolo alla legislazione in questo campo.
Il 28 gennaio 2002 è stato così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il Regolamento CE n. 178 che stabilisce i principi e i requisiti della Rintracciabilità alimentare. E’ entrato in vigore il 1° gennaio 2005. Possiamo definire la rintracciabilità come la possibilità di risalire ai propri fornitori dei prodotti alimentari, ripercorrendo il percorso dei prodotti sino all’origine (rintracciabilità “a monte”) o di risalire alle imprese clienti alle quali si è fornito i prodotti (rintracciabilità “a valle”).
L’Asl locale ha da tempo inserito nel piano delle ispezioni anche la verifica della documentazione aziendale riguardante la rintracciabilità. Pesanti le sanzioni in caso di mancata osservanza della normativa vigente.
CHI DEVE FARE LA RINTRACCIABILITA ALIMENTARE
Sostanzialmente le stesse imprese tenute ad applicare la metodologia HACCP in Azienda
Nota bene:
“DEVO FARE RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI: DOVE POSSO RIVOLGERMI?”
Presso la Confcommercio di Rimini è possibile usufruire dei servizi per aggiornare la documentazione aziendale alle prescrizioni stabilite dalla vigente disciplina sulla rintracciabilità.
Per informazioni Tel. 0541.743545 (Geom. Massimo Tiraferri)